mercoledì 28 agosto 2013

Querelopoli, il silenzio regna sovrano


 http://stefanosantachiara2.wordpress.com/2013/08/28/querelopoli-il-silenzio-regna-sovrano/
Non è retorica sostenere che la legislazione in materia di diffamazione sia un palliativo ai colpi inferti alla libertà di stampa. Il problema è connesso alla generale mancanza di volontà politica (e delle lobby di riferimento) di far funzionare la Giustizia, dunque di invertire la ratio di norme che producono il sovraccarico dei tribunali (l’editoriale di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera). Qui intendo occuparmi degli effetti devastanti che cause penali e civili possono avere sui giornalisti e sulla capitis deminùtio dei lettori, privati di notizie e inchieste di interesse pubblico. Il disegno di legge degli onorevoli Enrico Costa (Pdl) e Walter Verini (Pd), approvato il 2 agosto 2013 dalla Commissione Giustizia e tra pochi giorni in discussione alla Camera, vieta il carcere per i reati di ingiuria e diffamazione a mezzo stampa lasciando la competenza al giudice monocratico. Contemporaneamente però inasprisce le sanzioni pecuniarie: oggi l’articolo 595 del codice penale prevede in caso di condanna una reclusione da 6 mesi a 3 anni o in alternativa una multa non inferiore a 516 euro. La nuova norma introduce una pena pecuniaria sino a 10mila euro, che sale nelle forbice da 20 a 60mila euro se il reato è aggravato dalla consapevolezza dell’atto diffamatorio. Si tratta di una spada di Damocle sui bilanci delle piccole testate in evidente contrasto con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che da tempo stigmatizza le sanzioni pecuniarie sproporzionate. Per quanto attiene all’informazione sul Web, ultimamente al centro dell’attenzione politica, è stata resa obbligatoria la rettifica per le testate registrate in tribunale, in termini decisamente tranchant per una materia così complessa: entro due giorni, senza commento, a prescindere dalla veridicità delle replica del presunto offeso  (la riflessione di Bruno Saetta sul sito Valigiablu). E pensare che la correzione, se declinata negli interessi di ambo le parti, potrebbe essere lo strumento per ridurre i contenziosi. Ad esempio, il legislatore potrebbe prevedere che la rettifica da parte del cronista, in caso di errore in buonafede, estingua la causa in partenza.
Si assiste ciclicamente al dibattito sullo spauracchio della detenzione carceraria dei giornalisti come se non fosse un caso rarissimo, in realtà ennesima teatrale bolla mediatica di cui si serve il Sistema (sui cui meccanismi, in altri ambiti, torneremo presto). Il più recente ha riguardato il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti, condannato in via definitiva per omesso controllo di un corsivo di sei anni fa sotto lo pseudonimo Dreyfus, alias Renato Farina. L’agente Betulla dei Sismi, che ha palesato la paternità dell’articolo l’indomani della sentenza, aveva leso l’onore del giudice tutelare di Torino Giuseppe Cocilovo. Sallusti, che rischiava di scontare ai domiciliari una pena di 1 anno e 2 mesi, fortunatamente ha ottenuto la commutazione in pena pecuniaria dal capo dello Stato Giorgio Napolitano, una grazia soft che ricalca la vicenda del collega e senatore Lino Iannuzzi, salvato da Carlo Azeglio Ciampi nel 2005. Il problema concreto della giustizia in relazione alla nostra categoria, piuttosto, è quello di rendere meno sproporzionate le ripercussioni economiche e professionali tra le cosiddette “macchine del fango” e chi sbaglia in modo colposo, e ancora da chi viene colpito da querele intimidatorie. Oltre all’annosa questione della soglia interpretativa entro cui si forma la sentenza di risarcimento del danno, cagionato talvolta da scritti documentati, esistono condizioni di “vulnerabilità” di una minoranza di giornalisti che pure non subiscono condanne né soccombono civilmente: inchiestisti e cronisti che intervengono a titolo personale a convegni, trasmissioni radio e tv, scrivono come freelance o si ritrovano dalla sera alla mattina senza la tutela legale dell’editore. E’ necessario ricordare che spesse volte gli avvocati sono da retribuire anche quando nel procedimento giudiziario il giornalista vanta il 100% delle ragioni. Il codice di procedura penale sottolinea che in caso di assoluzione dell’accusato il querelante possa essere condannato al rimborso delle spese legali e ad un risarcimento (articolo 542 c.p.p.) ma la norma trova rara applicazione. In ogni caso, soltanto per un accesso agli atti e un’udienza preliminare il cronista più inattaccabile può dover riconoscere al difensore alcune migliaia di euro. La riforma dell’ ordinamento professionale forense  (legge 247 del 2012) rimanda, per la determinazione delle spese legali, all’articolo 2333 del codice civile lasciato intonso dalla liberalizzazione dell’ex ministro per lo Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani: “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice; in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”. Consideriamo poi un aspetto non secondario per il giornalista citato per danni: al termine del contenzioso, mediamente lungo e ricco di udienze, non di rado il giudice decide per la compensazione dei costi di giudizio (divisione tra le parti delle spese legali e processuali) malgrado rigetti la causa infondata. Le parcelle degli avvocati, in base alle suddette valutazioni tariffarie, aumentano in relazione all’ entità delle richieste risarcitorie, solitamente elevate nelle istanze minatorie. Se aggiungiamo che precari e freelance ricevono compensi saltuari e inadeguati per un lavoro impegnativo, il gioco è fatto. I potentati economici, politici e criminali possono penalizzare fortemente il giornalista anche se ha rispettato ogni regola del deontologicamente corretto: ha scavato, scoperto, verificato ogni fonte e pubblicato vicende di rilevanza sociale. E i protervi network che hanno perduto la battaglia in tribunale? Almeno loro pagheranno lo scotto, si dirà. Certo, nel preventivato costo del pool di avvocati che permette di centrare lo scopo: creare per lungo tempo disagio al giornalista reprobo, colpendone “uno per educarne cento” se i colleghi avessero intenzione di occuparsi del medesimo scandalo. Infatti, al termine di tali processi civili, se anche il giudice afferma la palese infondatezza del ricorso, pochissimi cronisti presentano contro-causa per lite temeraria, in quanto comporterebbe ulteriori anni di impegno e spese nei tribunali.
Porto ad esempio la mia esperienza. Nel marzo 2012, un mese dopo la chiusura del giornale L’Informazione, subisco una causa civile intentata da Cooprocon, una cooperativa citata nella puntata di Report di tre mesi prima dedicata al cosiddetto ‘Sacco di Serramazzoni’. La coop chiede al sottoscritto, alla conduttrice Milena Gabanelli e all’autore del servizio Giuliano Marrucci, nonchè ai due cittadini intervenuti Francesca Ragusa e Oliver Zaccanti, un risarcimento indeterminato ma comunque non inferiore a un milione di euro ciascuno. Il processo è in corso, abbiamo rifiutato la mediazione preliminare in quanto certi di aver riferito fatti documentati, di interesse pubblico e in modo continente. Personalmente ho confermato l’esistenza di un’indagine su una presunta lottizzazione abusiva e letto visure camerali che dimostrano come il sindaco Luigi Ralenti detenesse una piccola quota di una società collegata ai soci della stessa cooperativa tramite partecipazioni a matrioska. Ralenti, per inciso, è accusato di essere stato corrotto dall’ex soggiornante obbligato gioiataurino Rocco Baglio nel primo caso di rapporti tra mafia e Pd scoperto in Emilia Romagna. Secondo il mio avvocato Fausto Gianelli, già legale dei ragazzi pestati dalla polizia alla caserma Diaz durante il G8 del 2001, si tratta di una azione “intimidatoria finalizzata a imbavagliare la stampa scomoda”. La stessa posizione è stata espressa da Ossigeno, Articolo 21, sindacato e Ordine dei giornalisti. Questo contenzioso si va a sommare ad un’altra causa da 500mila euro (bontà loro) intentata da una dipendente comunale che pure non veniva identificata neppure con le iniziali nel mio pezzo su L’Informazione di Modena. L’ultima frontiera di Querelopoli, però, sembra essere la causa-fantasma, risorta come la Fenice dopo la morte del giornale per chiedermi conto di un articolo che più anonimo e generico non si può. A metà luglio 2013 vengo edotto dell’avviso di chiusura delle indagini per il reato di diffamazione a mezzo stampa e al tempo stesso dell’informazione di garanzia con la nomina di un difensore d’ufficio. La cronaca incriminata concerne la vicenda di un militare costretto a vivere in Accademia dopo la separazione dall’ex moglie che invece possiede tre abitazioni, una storiella da trafiletto che non ricordo di aver scritto, pubblicata nel novembre 2010 su L’Informazione. La querela della donna, valida solo entro 90 giorni, è quindi stata accantonata per quasi 3 anni e ripescata ora dalla competente Procura di Cremona. Piccolo particolare: l’articolo non è siglato. Secondo dettaglio: né il militare né la ex consorte sono minimamente identificabili. Dato  che nel frattempo L’Informazione ha chiuso i battenti, essendo stata privata dei contributi per l’editoria per effetto di accuse poi rivelatesi infondate, dovrò ancora una volta pagare l’avvocato. A chi, dopo il caso di Report, raccontava che per respingere gli attacchi basta “fare bene il proprio lavoro” giova ribadire i succitati dati di realtà: un giornalista privo di tutela legale deve sostenere l’ onorario dell’avvocato anche se esce indenne dal procedimento e, nel civile, può dividere le significative spese di giudizio quand’anche la parte ricorrente sia soccombente. Ne consegue una sorta di giornalista del nuovo millennio “vincente e mazziato”. Fino a quando L’Informazione era in vita (2007-2012) non davano problemi le cause più o meno infondate, così come non ne provocherebbero se ne arrivassero per i miei articoli sul Fatto Quotidiano (finora nessuna). Tutte le querele di allora, intentate in prevalenza da politici, affaristi, mafiosi direttamente o tramite i loro sgherri, si sono concluse con l’archiviazione o il proscioglimento. Ricordo in particolare il caso di Lorena Teneggi, finta commercialista modenese pluridenunciata e assolta per truffe e appropriazioni indebite, ma condannata a 3 anni nel 2006 grazie alla barista-edicolante Tina Mascaro: Teneggi, dopo essersi fatta assumere come contabile, intascava il denaro dell’attività della Mascaro già messa a dura prova dal braccio di ferro con il Comune.Nel pezzo, oltre a ripercorrere le gesta di Teneggi altrimenti ignote, scrivevo della fase finale del processo dov’era imputata per bancarotta fraudolenta di una società intestata ad un camionista, ricordando che nel procedimento connesso il titolare, condannato con il rito abbreviato, l’aveva chiamata in correità quale amministratrice occulta. Per la cronaca Teneggi, anche grazie alle smentite dei funzionari di banca a dibattimento, fu assolta dall’accusa che l’avrebbe condotta in carcere, querelò invano per l’articolo e il sottoscritto non dovette versare un euro per difendersi. Questo significa avere le spalle coperte per esercitare il diritto-dovere di informare i cittadini.
In conclusione la censura oggi possiede un’arma, quella delle cause temerarie per diffamazione con o senza mezzo stampa, in sede penale o civile, un’arma che diventa formidabile se inoculata nelle “finestre di vulnerabilità” di un ex redattore, un autore di libri o un pubblicista freelance privi di copertura legale. L’altra faccia della medaglia riguarda il fatto che taluni colleghi pluri-garantiti sono invece liberissimi non solo di continuare a tacere, minimizzare o manipolare le notizie sgradite, ma persino di infamare senza pagarne il fio. L’editore di peso, che in Italia ha interessi nei settori più svariati, si fa carico delle spese di giudizio e di molto altro: dalla transazione per la remissione di una querela al pagamento del risarcimento per cui risponde in solido, talvolta della pena pecuniaria inflitta al dipendente. Al contrario, una copertura estesa difficilmente potrà essere sostenuta dai piccoli giornali e dai siti di informazione, soprattutto se i collaboratori venissero bersagliati da azioni legali modello “pizzino”. Per le testate online la prospettiva sarebbe funesta se, come auspicato da più parti, dovessero diventare punibili con l’art. 595 anche i blogger collegati e i commenti dei lettori. Ecco il paradosso, o doppiopesismo castale. Possibile che la libertà di informazione sia messa in pericolo soltanto dalla minaccia di chiusura di programmi tv di conduttori famosi e non quando viene silenziato il cronista scomodo? Evidentemente sì, non solo per il conformismo diffuso che celebra riti e miti mediatici a costo (e rischio) zero trasformando (tristemente) in atto di coraggio il giornalismo che non fa sconti, ma per la contraddizione di fondo del watch-dog all’italiana, un contropotere troppo legato ai veri poteri, in balia di aumenti di capitale, endorsement pubblicitari, contributi pubblici per l’editoria, partitopoli e parentopoli (to be continued…).
Nella giustizia penale sarebbe un passo avanti l’applicazione dell’opzione della condanna del querelante sconfitto al pagamento delle spese, in quella civile basterebbe inserire una norma di poche righe: sia data facoltà al giudice di valutare nel merito l’istanza in via preliminare e, ove fosse manifestamente infondata, di cassare irrogando una multa per l’assurdità esaminata. Stop, con buona pace degli intenti intimidatori e delle prebende degli avvocati. Oppure si potrebbe stabilire che chiunque trascini in tribunale chiedendo risarcimenti astronomici sia infine costretto, in caso di rigetto, a pagare alla controparte la stessa somma. Nelle nuove norme non c’è niente che vada in questa direzione. E se provassero, per vedere l’effetto che fa?

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